LEGGE REGIONALE N. 32 DEL
16-05-1985
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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TITOLO III
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(Condizioni e criteri per la concessione
dei contributi per impianti sportivi).
Al fine della predisposizione del
piano annuale di cui al precedente
art. 11 si tiene conto delle seguenti
condizioni e criteri in ordine di prioritą .
Sono condizioni:
1) compatibilitą con il piano regionale dello sport;
2) disponibilitą immediata del suolo;
3) ubicazione degli impianti in aree all'
uopo destinate negli strumenti urbanistici;
4) adozione di soluzioni tecniche per
l' abbattimento delle barriere architettoniche
di cui al DPR 27/ 4/ 78 n. 384.
Soo criteri da considerarsi in ordine di prioritą :
a) utilizzazione consortile da parte dei vari Comuni;
b) completamento, conservazione ed
ammodernamento di impianti esistenti;
c) polivalenza degli impianti di
base al fine di conseguire la pił larga
utilizzazione per la pratica dell' attivitą
motoria e sportiva;
d) localizzazione nelle zone montane e depresse;
e) costruzione di impianti in quartieri
metropolitani a forte espansione demografica
e/ o relativo sviluppo industriale;
f) realizzazione di impianti essenziali
e di base nei Comuni che ne sono
sprovvisti, anche in riferimento alle
esigenze della popolazione scolastica;
g) compatibilitą e complementarietą
con l' offerta turistica e ricettiva,
ove si tratti di impianti localizzati
in zone a vocazione turistica.
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